Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla società partecipata Val Cavallina Servizi SRL fino al 31.12.2022

 

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 34, commi 20 e 21 del Decreto legge n. 179 del 18.10.2012

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
 

Nome del responsabile del procedimento di accesso civico

Nome del responsabile del procedimento di accesso civico - Responsabile della Trasparenza: dott. Andrea Tiraboschi (Segretario comunale).
 
 
Modalità per l'esercizio di tale diritto: inviare la richiesta alla casella pec istituzionale dell'ente comune.lovere@pec.regione.lombardia.it oppure all'indirizzo di posta elettronica personale (uff.segreteria@comune.lovere.bg.it).
 
 
Contatto telefonico: 035-983623 - interno 2.
 
 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
 

Nome del titolare del potere sostitutivo del responsabile dell’accesso civico

Nome del titolare del potere sostitutivo del responsabile dell’accesso civico rispetto ai Responsabili di servizio dell'ente: dott. Andrea Tiraboschi - Segretario comunale - contattabile con pec istituzionale dell'ente comune.lovere@pec.regione.lombardia.it oppure all'indirizzo di posta elettronica personale (segretario@comune.lovere.bg.it).
 
 
Nome del titolare del potere sostitutivo del responsabile dell’accesso civico rispetto ai Segretario comunale dell'ente: dott. Giovanni Della Rocca - Vice Segretario - contattabile con pec istituzionale dell'ente comune.lovere@pec.regione.lombardia.it oppure all'indirizzo di posta elettronica personale (giovanni.dellarocca@comune.lovere.bg.it).
 
 
 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO
 
 
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

 

Accesso civico

Cos'è l'accesso civico?
E' un diritto introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.
 

Nome che regolano l'accesso civico:
  • la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita;
  • l'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
  • se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

 

 

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