Canoni di locazione o affitto
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- Creato: Lunedì, 22 Aprile 2013 15:10
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:09
RIFERIMENTO NORMATIVO
articolo 30 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Patrimonio immobiliare
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- Creato: Lunedì, 22 Aprile 2013 15:08
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Bilancio preventivo e consuntivo
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- Creato: Lunedì, 22 Aprile 2013 14:54
- Ultima modifica: Giovedì, 25 Agosto 2022 09:28
Beni immobili e gestione del patrimonio
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- Creato: Lunedì, 22 Aprile 2013 15:07
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:09
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
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- Creato: Lunedì, 22 Aprile 2013 14:52
- Ultima modifica: Lunedì, 18 Settembre 2023 19:09
L'art. 18-bis del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'art. 18-bis, comma 4 stabilisce che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno e che l'adozione del piano sia obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.
Piano degli indicatori:
- bilancio di previsione 2022-2024
- bilancio di previsione 2021-2023
- bilancio di previsione 2020-2022
- bilancio di previsione 2019-2021
- bilancio di previsione 2018-2020
- bilancio di previsione 2017-2019
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.