Pianificazione e governo del territorio

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SCHEMI DI PROVVEDIMENTO PRIMA CHE SIANO PORTATI ALL'APPROVAZIONE

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 39, commi 1, 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Opere pubbliche

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

 

TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

 

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 38 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato Iindicatore di tempestività dei pagamenti».
 
anno 2025 | 2024
 
anno 2023 | 2022 | 2021
 
anno 2020 | 2019 | 2018
 
anno 2017 | 2016 | 2015
 
anno 2014 | 2013

 

Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

articolo 33 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016

articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.09.2014

articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.09.2014

 

 

IBAN e pagamenti informatici

Nell’ambito dell’operazione di acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa SanPaolo, la filiale di Lovere e altre filiali e sportelli operativi di UBI Banca il 22 febbraio 2021 sono stati ceduti a BPER Banca.
 
Da tale data i pagamenti a favore del Comune di Lovere da parte dal settore privato e da enti non rientranti nella Pubblica Amministrazione devono essere effettuati:
  • sul conto corrente bancario di tesoreria comunale
  • presso BPER - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - filiale di Lovere, via Tadini n. 30
  • IBAN: IT91H0538753170000042584855
  • BIC: BPMOIT22XXX
 
 
 
ENTI PUBBLICI
 
L’articolo 35, comma 8 del Decreto legge n. 1 del 24.01.2012, sospendendo il sistema di Tesoreria Mista a decorrere dal 16.04.2012, ha di fatto reintrodotto l’applicazione del regime di Tesoreria Unica.
I pagamenti disposti a favore del Comune di Lovere dagli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica - di cui alle tabelle “A” e “B” della Legge n. 720/84 - dovranno quindi essere eseguiti tramite operazioni di girofondi.
Per tale motivo, si forniscono le coordinate necessarie per il pagamento delle somme dovute a questo Comune.
 
Dal primo gennaio 2025 i pagamenti a favore del Comune di Lovere da parte di Enti pubblici devono essere effettuati sul seguente IBAN: IT44F0100004306TU0000006023

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 36 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.