Ufficio Stato Civile

Iscrizione di atti di nascita

Descrizione:
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello Stato Civile e dall'ufficiale di Anagrafe sarà riportato solo il primo dei nomi.
 
Riferimenti normativi:
- Articoli 12, 30 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000
- Legge n. 218 del 31.05.1995 - limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato)
 
Adempimenti:
Documenti richiesti:
- documento di identità valido dei genitori;
- attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale ove è avvenuta la nascita ovvero, nel caso in cui la nascita non sia avvenuta in ospedale, l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, rilasciato dall’ostetrica che ha constatato la nascita.
I genitori cittadini comunitari, se non residenti nel Comune, possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio paese d’origine.
I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto. Si ricorda che, con circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno, è stato disposto che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
La comunicazione dell'avvenuta nascita all'Ufficio Anagrafe competente per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente avverrà a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.
Nota bene:
se i genitori non risiedono entrambi nello stesso Comune, l'iscrizione avverrà nel Comune di residenza della madre.
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione.
Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di nascita.
 
Costi:
Il servizio non prevede alcun costo.

Tempi:
Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i (o aventi titolo).

Segnalazioni sul servizio:
Per qualsiasi chiarimento contattare l'Ufficiale dello Stato Civile o scrivere all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Area di riferimento:
Area Servizi alla Persona
Responsabile: dott. Giovanni Della Rocca
tel. 035-983623 (interno 1) - 035-983267 - fax. 035-983008
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (solo se si scrive da una casella di Posta Elettronica Certificata)

Ufficio di riferimento:
Ufficio Stato Civile
Personale: Erika Brizzaldi
tel. 035-983623 (interno 1) - 035-983267 - fax. 035-983008
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Orari:
Per conoscere gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio clicca qui

Sede:
Piano terra del Palazzo municipale
via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG)

Livello di informatizzazione:
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio.