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Descrizione:
Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anchedurante il periodo di gravidanza ovvero posteriormente alla nascita. Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’ufficiale di stato civile, in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in untestamento.

Riconoscimento di nato fuori del matrimonio
Su richiesta del dichiarante, l’ufficiale di stato civile acquisisce e prende visione dell’atto di nascita del figlio. Se si tratta di figlio di età inferiore a 14 anni occorre il preventivo o contestuale consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento; se il riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto 14 anni, occorre l’assenso del figlio.

Riconoscimento di nascituro
Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, lamadre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il riconoscimento da parte della madre con il consenso di quest’ultima.
 
Riferimenti normativi:
- Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000
- Artt. 250 ss. cod. civ.
- Con la legge n. 219 del 10.12.2012, il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio. Per informazioni più dettagliate si rimane in attesa dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2 della citata normativa.

Adempimenti:
A seguito di richiesta verbale presentata all'ufficio, l'ufficiale di Stato Civile, dopo aver visionato la documentazione prodotta, fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconoscimento.
 
 
Documenti richiesti:

per il riconoscimento di nascituro:
- certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
- documento di identità di chi effettua il riconoscimento;

per il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita:
- documento di identità di chi effettua il riconoscimento.
Il procedimento si conclude con la formazione dell’atto di stato civile di riconoscimento, sottosccritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile. Formato l’atto, l’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
 

Costi:
Il servizio non prevede alcun costo.
 
Tempi:
Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di riconoscimento resa e sottoscritta dal genitore.

Segnalazioni sul servizio:
Per qualsiasi chiarimento contattare l'Ufficiale dello Stato Civile o scrivere all'indirizzo e-mail anagrafe@comune.lovere.bg.it
 
Area di riferimento:
Area Servizi alla Persona
Responsabile: dott. Giovanni Della Rocca
tel. 035-983623 (interno 5)
fax. 035-983008
pec: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it (solo se si scrive da una casella di Posta Elettronica Certificata)

Ufficio di riferimento:
Ufficio Stato Civile
Personale: Erika Brizzaldi
tel. 035-983623 (interno 1), 035-983267
fax. 035-983008
e-mail: anagrafe@comune.lovere.bg.it

Orari:
Per conoscere gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio clicca qui

Sede:
Piano terra del Palazzo municipale
via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG)

Livello di informatizzazione:
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio.
 

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