Segretario comunale

Segretario comunale

Segretario comunale (reggente) dott. Andrea Tiraboschi
 
Sede: 1° piano del palazzo municipale (Villa Milesi - via G. Marconi, 19), sopra l'Ufficio Servizi demografici
 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento da fissare presso l'Ufficio Segreteria - Ufficio Relazioni con il Pubblico - 1° piano del Municipio - Via G. Marconi, 19 - tel. 035.983623 - interno 2
 
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LE FUNZIONI

dall'articolo 58 dello Statuto comunale

  • Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
  • Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali.
  • Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
  • Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
  • Roga i contratti del comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o dal Sindaco.
 
 
 

Ruolo e funzioni (dall'articolo 97)

Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del Decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Nomina (dall'articolo 99)

Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali.

Salvo revoca per violazione dei doveri d'ufficio, la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.