La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’articolo 39, comma 9, del Decreto legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel Decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del Decreto legislativo n. 156 del 2015.
 
L’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 156/2015 ha esteso dal 2016 l’istituto del Reclamo-mediazione anche ai tributi locali fino ad oggi valido solo per l’Agenzia delle Entrate: si tratta di un atto di opposizione, o di proposta di mediazione da parte del contribuente, preliminare al ricorso vero e proprio, contro tutti gli avvisi di accertamento di importo inferiore ad € 20.000,00, riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza computare sanzioni ed interessi; in pratica, tale istituto funge da importante strumento deflativo del contenzioso in aggiunta all’accertamento con adesione, procedura attivabile prima dell’impugnazione dell’atto amministrativo, ed alla conciliazione giudiziale, esperibile entro il II grado di giudizio.
 
La fase amministrativa dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.
 
 
 
COSA PREVEDE L'ARTICOLO 17-BIS
 
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.
 
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
 
4. Le Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
 
5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
 
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
 
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
 
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
 
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
 
 
 
MEDIATORE COMUNALE
 
La Giunta comunale, con deliberazione n. 207 del 11.10.2016, ha nominato il Segretario comunale - dott. Orizio Fabrizio Andrea - quale soggetto responsabile delle procedure di reclamo e mediazione in relazione ai tributi di pertinenza dell'Ente.
 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
 
Responsabile Area Gestione Risorse del Comune di Lovere
tel. 035-983634 - fax. 035-983634
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