Provvedimenti per uso dei servizi in rete

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

Articolo 63, commi 3-bis e 3-quater del Decreto legislativo n. 82 del 07.03.2005

3-bis - A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-quater - I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati, nonchè termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.