Ultimo aggiornamento: lunedì 10 maggio 2010
* ALIQUOTE
Aliquota ordinaria del 7 per mille
Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9, all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa risulti non locata, ed alle relative pertinenze. La medesima aliquota trova applicazione per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 assimilate all’abitazione principale nei casi in cui le medesime:
- siano possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- siano concesse in uso gratuito ed utilizzate dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
* DETRAZIONI
Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che le stesse risultino non locate, si applica una detrazione d’imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
* ESENZIONI
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (incluse le relative pertinenze limitatamente a quelle iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) nonché quelle ad esse assimilate ai sensi del vigente Regolamento Comunale ICI, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’esenzione si applica anche a tutti i casi di assimilazione all’abitazione principale contemplati dal regolamento comunale I.C.I. e dalla vigente legislazione tributaria e precisamente:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliari dell’edilizia residenziale pubblica concesse in locazione con patto di futura vendita o riscatto;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
L’esenzione si applica altresì ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risultino assegnatari della casa coniugale purché non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
* TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1° rata – acconto: da versare entro il 16 GIUGNO 2010 pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata applicando l’aliquota e le detrazioni dell’anno precedente.
2° rata – saldo: da versare entro il 16 DICEMBRE 2010 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il versamento minimo complessivo annuo previsto per ciascun soggetto passivo è pari a
€ 2,00. In ogni caso resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in una unica soluzione da corrispondere entro il 16 GIUGNO 2010.
I versamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini postali di versamento intestati ad EQUITALIAESATRI S.p.A. (intestazione prima riga) LOVERE-BG-ICI (intestazione seconda riga) c/c n. 88608088
In alternativa, è possibile eseguire il versamento tramite modello F24 utilizzando il codice comune E704 e gli appositi codici tributo:
3901 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
3903 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
3904 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati.
Si evidenzia che l’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento e/o informazione in merito e per l’eventuale supporto nella compilazione di dichiarazioni e di bollettini di versamento nei giorni di sportello: martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Si segnala inoltre che è possibile consultare e scaricare il Regolamento dell’Imposta e tutta la documentazione ad essa afferente sul sito del Comune di Lovere (www.comune.lovere.bg.it).
Tel. 035 983634/Fax 035 983634
Funzionario responsabile
Rag. Ermanno Zendra
ermanno.zendra@comune.lovere.bg.it
Istruttore amministrativo
Narriman Moretti
narriman.moretti@comune.lovere.bg.it |